I buoni Cittadella in Welfare devono essere considerati come accessori alla retribuzione ordinaria del lavoratore e sono disciplinati dal 3°comma dell’art. 51 TUIR, a norma del quale non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, se complessivamente di importo non superiore a euro 258,23 nel periodo d’imposta.
Come stabilito dal comma 3-bis dell’art. 51 TUIR, ai fini dell’applicazione del comma 2° e 3° del medesimo articolo, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire anche mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.
Di conseguenza, i buoni Cittadella in Welfare sono configurati come compensi “in natura” e, pertanto, sono esenti da contribuzione fiscale e previdenziale, e sono totalmente deducibili come costo del lavoro.
Le aziende, tramite apposito mandato a Innova srl, prenotano i buoni del valore nominale di 25 euro cadauno e li mettono a disposizione dei lavoratori tramite APP dedicata. Ogni impresa è libera di scegliere a chi destinare i buoni e di fissarne individualmente il controvalore, in una logica premiale e meritocratica, come previsto dall'articolo 51 comma 3 del TUIR.
Le imprese sostengono solo costi del valore nominale dei "buoni spesa" e li possono richiedere scrivendo all'indirizzo mail: cittadellainwelfare@innova.srl
Normativa di riferimento: